Pedoni, multe fino a 100 euro per chi sosta in gruppo sui marciapiedi

Pedoni, multe fino a 100 euro per chi sosta in gruppo sui marciapiedi

  • condividi l'articolo

ROMA - Sono tante le disposizioni del Codice della Strada che non si rivolgono soltanto ai conducenti di veicoli, ma che recano indicazioni importanti che, se non rispettate, possono costare sanzioni di rilevanti entità. Come riporta il sito studiocataldi.it, molte di queste regole e di questi divieti riguardano ad esempio i pedoni: nonostante si tenda erroneamente a pensare che il pedone sia piuttosto libero, c’è un articolo del Codice della Strada, il numero 190, che disciplina compiutamente proprio il comportamento che questi deve assumere in strada. Prescrizioni che, nonostante sembrino raramente applicate, è sempre meglio conoscere adeguare la propria condotta ai dettami codicistici.

La norma del C.d.S., infatti, punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100, tutti i pedoni che trasgrediscano ai divieti puntualmente elencati o che non rispettino le norme di comportamento ivi elencate. In primis, la norma chiarisce dove al pedone è consentito circolare, ovvero: sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti. In mancanza di tali spazi, oppure qualora questi siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati, invece, i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. Il Codice della Strada vieta al pedone l’attraversamento “selvaggio” soffermandosi con particolare attenzione sulle modalità consentite in caso si renda necessario attraversare la carreggiata. Ove possibile e in via principale, il pedone dovrà attraversare la strada servendosi sempre degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Soltanto mancano gli attraversamenti summenzionati, oppure qualora questi distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, ai pedoni sarà consentito attraversare la carreggiata, ma solo in senso perpendicolare e con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

Espressamente vietato, invece, è l’attraversamento in diagonale delle intersezioni, comportamento che sovente accade agli incroci creando non solo intralcio, ma anche molti pericoli per gli utenti della strada. Per le medesime ragioni, è vietato anche l’attraversamento delle piazze e dei larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore ai 100 metri di cui si è fatto menzione in precedenza. Ancora, è vietato effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Il Codice della Strada precisa anche che, se il pedone attraversa la carreggiata in una zona sprovvista degli attraversamenti pedonali, sarà tenuto a dare precedenza ai conducenti.La carreggiata deve essere dal pedone lasciata libera il prima possibile così da consentire il traffico veicolare e per evitare ogni sorta di pregiudizio ai conducenti delle vetture. Sembrerebbe una precisazioni quantomai superflua, invece non è così e ne sono consapevoli molti automobilisti che si trovano pedoni fermi in mezzo alla strada per i motivi più disparati.

Il Codice della Strada, invece, sottolinea chiaramente come ai pedoni sia vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità. Ma non è tutto, perché il pedone dovrà anche avere rispetto degli altri pedoni come lui e non causare loro alcun impiccio: da qui il divieto, noto a pochi, ma chiaramente espresso nel Codice della Strada di sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, atteggiamento che intralcia il transito normale degli altri pedoni.

  • condividi l'articolo
Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 16:52 | © RIPRODUZIONE RISERVATA
COMMENTA LA NOTIZIA
2 di 2 commenti presenti
2018-07-20 16:29:01
e per i motorini auto ciclisti pazzi sui marciapiedi?
2018-07-20 18:05:28
e in piazza della stazione centrale a milano ??